
FOTOVOLTAICO TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE.
Tutte le condizioni tecniche, le modalità, le procedure e le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione alla rete sono stabilite dal TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) In particolare nell’allegato A della delibera ARG/elt 99/08 e nelle successive delibere integrative. Tutte le modifiche si applicano alle richieste pervenute dal 1 Gennaio 2011, anche se l’allegato B, in particolare la delibera 281/05 ha degli effetti retroattivi sulle domande inviate entro il 31 Dicembre 2010..
Il servizio di connessione viene erogato ad un certo livello di tensione che si determina in base alle seguenti condizioni: Se vi sono già delle connessioni esistenti il livello di tensione sarà erogato allo stesso livello nei limiti di potenza disponibili; Per potenze di immissione fino a 100 kW il servizio è erogato in bassa tensione; Per potenze di immissione fino a 6000 kW il servizio è erogato in media tensione; Le condizioni B) e C) non escludono la possibilità di erogare il servizio in bassa tensione anche per potenze superiori a 100 kW o in media per potenze superiori a 6000 kW in relazione alle scelte tecniche del gestore di rete..
Richiesta di connessione. Tutti i moduli necessari alla presentazione della richiesta di connessione al gestore vengono pubblicati sui rispettivi siti internet dai gestori di rete. Insieme ai moduli vengono pubblicate le Modalità e Condizioni Contrattuali o MCC per l’erogazione del servizio di connessione, conformemente predisposte dal TICA. Le modifiche introdotte dalla delibera 125/10 prevedono che Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti, predispongano un portale informatico per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione di tutto l’iter di connessione..
I costi per ottenere la STMG detta anche “soluzione per la connessione” o “preventivo di connessione”, variano a seconda della potenza di immissione e sono pari a: 100 € per potenze di immissione fino a 50 kW; 200 € per potenze di immissione superiori a 50 kW e fino a 100 kW; 500 € per potenze di immissione superiori a 100 kW e fino a 500 kW; 1500 € per potenze di immissione superiori a 500 kW e fino a 1000 kW; 2500 € per potenze di immissione superiore a 1000 kW. Tutti i corrispettivi sono IVA 21% esclusa..
Anche il tempo per ottenere la STMG dipende dalla potenza ed è pari al massimo a: 20 giorni lavorativi per potenze di immissioni fino a 100 kW; 45 giorni lavorativi per potenze di immissione superiori a 100 kW e fino a 1000 kW; 60 giorni lavorativi per potenze di immissione superiori a 1000 kW. Se la connessione implica il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento delle linee elettriche a livelli di tensione superiori a quelli a cui è erogato, bisogna aggiungere 15 giorni lavorativi ai tempi indicati..
Esigenze specifiche per la richiesta della STMG. Il richiedente può indicare un punto specifico della rete al quale il gestore dovrà riferirsi per determinare la soluzione per la connessione, in questo caso il preventivo deve prevedere: La connessione nel punto della rete indicato dal richiedente; La massima potenza in immissione che può essere connessa in quel punto comprensiva di spiegazioni che giustificano questo valore massimo di potenza; In caso non sia possibile soddisfare la richiesta, una soluzione alternativa che consenta la connessione dell’intera potenza richiesta minimizzando la soluzione tecnica per la connessione. In caso non sia presente nel punto di connessine la potenza richiesta, il richiedente può rifiutare la soluzione tecnica proposta da lui ed elaborare una nuova richiesta di preventivo, questo viene considerato come una nuova richiesta di connessione che: Verrà trattata sulla delle informazioni della precedente domanda; Verranno applicate le condizioni tecniche, procedurali ed economiche di una nuova richiesta di connessione, quindi bisognerà pagare nuovamente il corrispettivo; I tempi di decorrenza partiranno dalla data della nuova comunicazione di richiesta..
E’ possibile chiedere, entro 45gg lavorativi dal rilascio del preventivo da parte del gestore, una modifica. In questo caso è necessario versare un corrispettivo pari alla metà di quanto già corrisposto, e nelle stesse tempistiche previste per ottenere il preventivo potrà ottenere un nuovo preventivo da parte del gestore. Il gestore potrà anche rifiutare la richiesta di modifica evidenziando in questo caso il motivo. In caso di soluzioni tecniche più costose il corrispettivo di connessione è dato dal massimo tra il corrispettivo forfettario e i costi medi convenzionali che vedremo più avanti..
Schema delle fasi di richiesta della STMG. [image] Richiesta di connessione Pagamento del corrispettivo Non stato indicato un punto di connessione alla rete. La potenza di immissione disponibile nel punto ottenimento STMG E" stato indicato un punto di connessione alla rete. La potenza di immissione non disponibile nel punto II punto di immissione viene mantenuto e viene adeguata la ootenza La potenza di immissione viene mantenuta e si connette su un altra rete Non vengono richie5te modifiche alla STMG Accettazione STMG Vengono richieste modifiche alla STMG Pagamento del 50% del corrispettivo Le modifiche possono essere ottenute o non ottenute.
Corrispettivi forfettari. I corrispettivi forfettari è dato dal minore valore tra A e B A = CPA x P + CMA x P x DA + 100 B = CPB x P + CMB x P x DB + 6000 Dove: CPA = 35 €/kW; CMA = 90 €/(kW x km); CPB = 4 €/kW; BMB = 7,5 €/(kW x km); P = potenza ai fini di connessione pari a al valore maggiore tra zero e la differenza potenza di immissione richiesta e potenza disponibile; DA = distanza tra il punto di connessione e la più vicina cabina secondaria o cabina pubblica di trasformazione media/bassa in funzione da 5 anni; DB = distanza tra il punto di connessione e la più vicina cabina primaria stazione di trasformazione del gestore alta/media in funzione da 5 anni..
Se per la connessione si utilizzerà un cavo interrato il valore CM deve essere moltiplicato per 2, se invece si utilizzerà una connessione mista parte con cavo interrato parte con linea aerea, bisogna calcolare CM come media ponderata in funzione della distanza coperta per il tratto aereo e quella coperta con il tratto interrato, così come previsto dal TICA. Se si conosce quindi la distanza in linea d’aria del punto di connessione è possibile calcolare preventivamente il valore del corrispettivo forfettario prima ancora della richiesta di preventivo..
I costi medi convenzionali per linee in media tensione MT vengono quindi calcolati come la somma del costo imputabile alla costruzione dell’elettrodotto più il costo di allestimento delle attrezzature elettomeccaniche necessarie ad attestare l’elettrodotto più il costo di allestimento dei una cabina di consegna. In particolare in caso sia necessaria allestire una nuova cabina primaria AT/MT con relativo collegamento alla rete AT i costi necessari alla realizzazioni sono dati dalla somma tra i costi necessari alla costruzione dell’impianto AT più i costi per la costruzione della porzione di impianto MT..
Per quanto riguarda invece i costi medi convenzionali per linee in bassa tensione si fa riferimento a una seconda tabella. I costi medi convenzionali in questo caso vengono calcolati in funzione delle effettive lunghezze dei raccordi di connessione tra il punto di consegna e la rete esistente più gli allestimenti elettromeccanici della STMG. In particolare in caso sia necessario allestire una nuova cabina MT/BT con relativo collegamento alla rete MT, i costi necessari alla realizzazioni sono dati dalla somma tra i costi necessari alla costruzione dell’impianto MT più i costi per la costruzione della porzione di impianto BT..
A decorrere dalla data di ricevimento il preventivo ha una validità di 45 giorni lavorativi. Successivamente alla ricezione del preventivo il gestore non potrà chiedere nessun altro corrispettivo nei confronti del richiedente, fatto eccezioni di quello di eventuali modifiche del preventivo. Per accettare la STMG il richiedente deve inviare al gestore una comunicazione di accettazione che deve contenere: La documentazione che attesta il pagamento del 30% del corrispettivo; Per impianti con potenza superiore a 20 kW la decisione di avvalersi del gestore elettrico per misurare l’energia elettrica prodotta (delibera 88/07); In caso in cui i prelievi sono finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica, la decisione di avvalersi del gestore di rete per l’installazione del misuratore di energia immessa e prelevata;.
Inoltre in fase di accettazione il richiedente deve comunicare una delle seguenti condizioni: Di avvalersi per la realizzazione dell’impianto del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del d.l. 387/2003 e di far predisporre al gestore di rete il progetto definitivo delle opere di rete secondo i corrispettivi calcolati in base al MCC; Di avvalersi per la realizzazione dell’impianto del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del d.l. 387/2003 e di voler predisporre in proprio il progetto definitivo delle opere di rete, impegnandosi a sottoporlo al gestore di rete per approvazione; Di avvalersi per la realizzazione dell’impianto del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del d.l. 387/2003 e di far gestire integralmente al gestore di rete la fase di acquisizione delle prescritte autorizzazioni secondo i corrispettivi del MCC; Di avvalersi per la realizzazione dell’impianto del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del d.l. 387/2003 e di far predisporre al gestore di rete il progetto definitivo delle opere di rete secondo i corrispettivi del MCC, curando in proprio l’iter autorizzativo; Di avvalersi per la realizzazione dell’impianto del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del d.l. 387/2003 e di voler predisporre in proprio il progetto definitivo delle opere di rete, impegnandosi a sottoporlo per approvazione al gestore di rete e agli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni..
Costi di accettazione della STMG. I costi di accettazione cioè i corrispettivi per la predisposizione del progetto definitivo delle opere di rete viene calcolata in base alle seguenti tabelle dichiarate da ENEL Distribuzione nelle MCC. Tabella costi per la predisposizione del progetto definitivo delle opere di rete per connessioni in bassa tensione BT:.
Tabella costi per la predisposizione del progetto definitivo delle opere di rete per connessioni in media tensione MT:.
Tabella costi per la predisposizione del progetto definitivo delle opere di rete e la gestione completa dell’iter autorizzativo per connessioni in media tensione MT:.
Tabella costi per la predisposizione del progetto definitivo delle opere di rete e la gestione completa dell’iter autorizzativo per connessioni in bassa tensione BT:.
Il richiedente ha l’obbligo di presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. L’invio dei documenti deve avvenire, entro 60 giorni per connessioni in bassa tensione e 90 giorni per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo. Il gestore può sollecitare l’invio dell’atto di notorietà entro 30 giorni successivi, in caso di mancata ricezione il preventivo decade..
Il richiedente ha l’obbligo di aggiornare il gestore di rete con una cadenza semestrale sull’avanzamento dell’iter autorizzativo. Deve comunicare l’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico indicando il termine ultimo entro cui l’impianto deve essere realizzato. Il richiedente ha l’obbligo di iniziare i lavori entro: 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione nel caso di connessioni a bassa tensione; 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione nel caso di connessioni a media tensione; 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione nel caso di connessioni a alta tensione; Escludendo i casi di impossibilità di forza maggiore o non imputabili al richiedente..
Il richiedente entro la stessa data deve comunicare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui attesta: l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico oppure Il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori indicando la causa e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto in caso che la causa sia proprio la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. Nel caso in cui i termini per l’inizio dei lavori non possano essere rispettati o a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o ancora per cause non imputabili al richiedente, il medesimo è tenuto a trasmettere al gestore, con cadenza di 120 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve indicare: Il codice che identifica univocamente la pratica di connessione comunicato dal gestore di rete nel preventivo; La causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico; E in caso, il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto. I richiedente è tenuto a conservare tutti i documenti..
Il preventivo accettato può essere ancora modificato se il richiedente e il gestore trovano un accordo che non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione oppure per proporre soluzioni tecniche che tengono conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. E’ consentito spostare l’impianto fotovoltaico solo se questo è da imputare all’iter autorizzativo e ad atti normativi cioè a cause fortuite non dipendenti dalla volontà del richiedente che devono sempre essere opportunamente documentabili..
Ultime modifiche al Testo. Con la deliberazione 361/2023/R/EEL del 3 agosto 2023 ARERA ha apportato le prime modifiche al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA). Modifiche che sono di immediata attuazione, anche con riferimento agli iter di connessione in corso. ARERA ha avviato un processo di riforma della disciplina delle connessioni alle reti elettriche, a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 301/2023/R/eel. Il TICA è stato pubblicato come allegato A della Delibera ARG/elt 99/08, e da allora ha subito modifiche per adeguarsi all’andamento della regola dell’arte e delle strategie ARERA che, nel caso della delibera 361/2023, sono orientate alla semplificazione burocratica..
In particolare ARERA ha ritenuto di prevedere la semplificazione dell’iter di connessione degli impianti di produzione che hanno potenza attiva nominale fino a 20 kW: che non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise; che accedono al Mercato elettrico come unica UP; che non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta; e che non condividono il punto di connessione con altre UP..
La semplificazione consta: nella rimozione dell’obbligo di installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta; nel consentire al gestore di rete la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione. Tali semplificazioni possono trovare immediata applicazione in quanto non presuppongono la definizione di nuove procedure ma solamente la rimozione di alcune parti delle procedure attualmente vigenti..
Tutte le modifiche introdotte con la deliberazione 361/2023/R/EEL sono riportate integralmente qui di seguito. 1. modifiche al Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo nei seguenti punti: • all’articolo 10, comma 10.1, lettera b), le parole “in tutti gli altri casi” sono sostituite dalle parole “in generale in tutti gli altri casi, fermo restando quanto previsto dal comma 10.4”; • all’articolo 10, dopo il comma 10.3, è inserito il seguente: “10.4 Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni: - non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise; - accedono al Mercato elettrico come unica UP; - non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta; - non condividono il punto di connessione con altre UP, non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;.
2. modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive vigente nei seguenti punti: • all’articolo 10, comma 10.10bis, le parole “il gestore di rete deve” sono sostituite dalle parole “il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dal comma 10.10ter, deve”; • all’articolo 10, dopo il comma 10.10bis, è inserito il seguente: “10.10ter Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni: - non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise; - accedono al Mercato elettrico come unica UP; - non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta; - non condividono il punto di connessione con altre UP,.
il gestore di rete ha la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.”; • all’articolo 40, comma 40.5, le parole “Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “In relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento”;.
• all’articolo 40, dopo il comma 40.5, è inserito il seguente: “40.5bis In relazione alle richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione del medesimo.”.
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